Art. 40.
(Istituzione del collegio di garanzia statutaria).

      1. È istituito il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali al presente Statuto.
      2. Il collegio di garanzia statutaria è composto da nove membri nominati, per due terzi, dal consiglio regionale e, per un terzo, dal consiglio delle autonomie locali a maggioranza assoluta dei componenti.
      3. I membri indicati dal consiglio regionale sono eletti a scrutinio segreto, con modalità che assicurano la presenza della minoranza.
      4. I membri del collegio di garanzia statutaria sono nominati per cinque anni e non possono essere nuovamente nominati. La legge regionale statutaria determina i casi di incompatibilità e i requisiti di professionalità e di esperienza indispensabili per fare parte del collegio.
      5. Il presidente del collegio di garanzia statutaria è eletto all'interno del collegio stesso.